Firma digitale: obbligo d'accettazione dei formati di firma digitale

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) viene a decadere la discrezionalità in capo alle PA, introdotta all'art. 21 comma 11 della deliberazione CNIPA 45/2009, nella accettazione di documenti firmati in formato PAdES ("formato PDF") e XAdES ("formato XML"). 

Il Regolamento eIDAS sancisce all'art.25 comma 3 l'obbligo per le PA di riconoscere le firme elettroniche qualificate basate su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro. I formati che tali firme elettroniche qualificate devono possedere, definiti nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015, sono CAdES, PAdES, oppure XAdES.

Le PA sono quindi tenute ad accettare documenti firmati in un qualsivoglia dei seguenti formati: CAdES ("formato p7m"), PAdES ("formato PDF") o XAdES ("formato XML").